Fondo da 20 milioni di euro per chi assume con l’apprendistato giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera

pasticceri
(foto credits shutterstock)
Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

L’intervento è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano prevedendo contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di 1 anno ed una durata massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

Alle imprese potrà essere assegnano un contributo in conto corrente non superiore: 

  • al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
  • per un massino di 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, come previsto all’art. 6 del D.M. 21 ottobre 2022.

I giovani diplomati di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;
  • b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

Possono partecipare al bando le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. 21 ottobre 2022. Nello specifico:

  • a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.; d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
  • e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  •  f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
  • g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).

Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024.

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