Dal primo al 31 agosto il Fisco sospende l’invio di comunicazioni

Agenzia delle Entrate
Anche il fisco come ogni anno andrà in vacanza

L’articolo 10, comma 1, del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare:

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486(lettera c);
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d).

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:

  • il periodo dal 1° al 31 agosto;
  • il periodo dal 1° al 31 dicembre

Per effetto della novella in commento, durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. A titolo esemplificativo, si ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

  • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Il successivo comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti prevede, inoltre, che restano ferme «le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 248».

In considerazione di quanto previsto dal predetto articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme:

  • dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Si rammenta che, in base all’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, a seguito del controllo automatico della dichiarazione l’iscrizione aruolo non viene eseguita «se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione».
  • dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, le « somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensidell’articolo 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36- ter , con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione».
  • derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004. In base all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Agenzia comunica ai contribuenti «l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, adecorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione».

Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzatoeffettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute aseguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.

La previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo93, del decreto- legge n. 223 del 2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti94 da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori

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